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Sez. 1, Sentenza n. 2175 del 02/03/1987 (Rv. 451407 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI FISCALI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451407-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI FISCALI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'ultima parte del quarto comma dell'art. 3 del decreto legge 5 novembre 1973 n. 660 (che, quando sia stata presentata domanda di condono, esclude, in alcuni casi, la computabilità di sopravvenute agevolazioni ed esenzioni fiscali) non intende stabilire che si debba, invece, tenerne conto quando si tratti di agevolazioni ed esenzioni anteriori alla domanda di condono. Il contribuente che abbia presentato domanda di condono secondo la disciplina di cui al decreto legge 5 novembre 1973 n. 660 opera, infatti, una scelta irrevocabile che impone la liquidazione del tributo dovuto secondo i criteri automatici fissati dal citato decreto, per tutti i periodi d'imposta cui si riferisce la definizione di cui si tratta. Per cui su tale liquidazione, non possono spiegare rilievo né la circostanza che il contribuente già goda di un'esenzione fiscale (nella specie, in base alla legge 17 febbraio 1971 n. 127, in tema d'imposta sulle società), né il momento - anteriore o posteriore alla data di presentazione dell'istanza di condono - in cui sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione stessa, né, infine, l'eventuale riserva al riguardo espressa dal contribuente. (V 1036/86, mass n 444548; (V 3194/86, mass n 446202; (V 4645/86, mass n 447375).*

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1971 num. 127, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)