Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 19/05/1998 (Rv. 515561 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Domanda di condono ex D.L. n. 429/82 - Presentazione - Conseguenze - Liquidazione della imposta in base alla domanda di condono - Necessità - Esenzioni non riconosciute in via definitiva - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In virtù del carattere di irrevocabilità della domanda di condono tributario, chiesto ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nonché della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, la proposizione della domanda stessa impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati da detta disciplina ed indipendentemente dalla effettiva sussistenza di un imponibile e, quindi, anche indipendentemente da eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, al momento di presentazione della domanda di condono.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 16/12/1977 num. 904 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)