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Sez. 1, Sentenza n. 2778 del 22/04/1983 (Rv. 427688 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - UDIENZA POSTERIORE ALLA PRIMA E NON TENUTA NEL GIORNO STABILITO - RINVIO ALL'UDIENZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427688-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - UDIENZA POSTERIORE ALLA PRIMA E NON TENUTA NEL GIORNO STABILITO - RINVIO ALL'UDIENZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il principio fissato dagli artt. 82 e 115 disp. Att. Cod. proc. civ., secondo il quale il rinvio dell'udienza, non tenuta nel giorno fissato, deve essere comunicato solo quando si tratti di udienza di prima comparizione, ovvero, per il caso di udienze istruttorie o collegiali, solo quando il rinvio medesimo non sia per l'udienza immediatamente successiva, trova applicazione anche nel contenzioso elettorale, ancorché caratterizzato dal fatto che la prima udienza è collegiale e di discussione (sia in primo che in secondo grado). Pure nelle cause elettorali, pertanto, il rinvio all'udienza immediatamente successiva, di un'udienza posteriore alla prima e non tenuta nel giorno stabilito, non va comunicato alle parti, sicché queste devono considerarsi presenti alla nuova udienza, anche se non comparse, e, quindi, devono ritenersi a conoscenza delle ordinanze in essa pronunciate (art. 176 cod. proc. civ.). (V 4917/79, mass n 401571; (V 1980/76, mass n 380794).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)