Sez. 3, Sentenza n. 11747 del 24/06/2004 (Rv. 573882 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La pronuncia secondo equità resa dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni di lire è sottoposta soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., delle norme processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. Di conseguenza, con riferimento all'ipotesi di contestazione dell'obbligo di pagare il prezzo del consumo minimo di acqua potabile, fissata la regola equitativa secondo cui l'utente è tenuto al pagamento solo in presenza di prova scritta della pattuizione di tale obbligo, non è sindacabile in sede di legittimità il contrasto di tale regola equitativa con il principio di cui all'art. 1339 cod. civ. relativo all'inserzione automatica di clausole relative al prezzo di beni o di servizi imposto dalla legge. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2003).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Decreto Legge 08/02/2003 num. 8 art. 1, Legge 07/04/2003 num. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)