Sez. 3, Sentenza n. 19977 del 14/10/2005 (Rv. 585162 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Somministrazione di gas metano per uso domestico - Aliquota agevolata del 10 per cento - Criteri di applicazione - Tipo di utenza e d'impianto - Cottura di cibi e produzione di acqua calda - Applicabilità ai contratti di somministrazione per riscaldamento - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema di aliquote IVA applicabili al corrispettivo di forniture di gas metano per uso promiscuo, contrasta con i principi informatori della materia e con norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, alla cui osservanza il giudice di pace è tenuto anche nel pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., la sentenza con cui sia stata accolta la domanda di restituzione delle maggiori somme indebitamente pagate al predetto titolo, in virtù dell'affermazione che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento, occorre far riferimento esclusivamente alle modalità di concreta fruizione del servizio (nella specie, per cottura di cibi o produzione di acqua calda, anziché per riscaldamento); premesso infatti che, nella materia in questione, il regime tariffario e d'imposta non è legato alle predette modalità, ma al tipo di utenza e d'impianto, che è unico e permanente, non stagionale, lo Stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva CEE n. 92/77/CE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che ha completato il sistema comune dell'IVA modificando la direttiva n. 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, si è avvalso, con l'art. 36, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1997, n. 427, della facoltà di applicare un'aliquota ridotta soltanto per i contratti soggetti alla Tariffa T1, relativa alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, sicché l'applicazione di tale riduzione in via equitativa anche ai contratti soggetti alla Tariffa T2 si risolve nella creazione di un principio in contrasto con la normativa comunitaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 36, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 77, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)