Sez. 3, Sentenza n. 3778 del 25/08/1989 (Rv. 463683 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - PREVIE COMUNICAZIONI ALL'ALTRA PARTE ED ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA - ONERE DELL'ATTORE - LIMITI - DOMANDA PROPOSTA NEL VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DOMANDA ANTERIORE E SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ULTERIORI FATTI INTEGRATIVI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - PREVIE COMUNICAZIONI ALL'ALTRA PARTE ED ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA - ONERE DELL'ATTORE - LIMITI - DOMANDA PROPOSTA NEL VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DOMANDA ANTERIORE E SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ULTERIORI FATTI INTEGRATIVI - ESCLUSIONE.*
L'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, secondo cui chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventiva comunicazione all'altra parte ed all'ispettorato provinciale per l'agricoltura, non trova applicazione nel caso di domanda di risoluzione di un contratto di affitto proposta prima della entrata in vigore della detta legge, neppure con riguardo a quei fatti che l'attore nel successivo corso del giudizio, ancorché nel vigore della legge n. 203 del 1982, adduca come motivi di risoluzione ad integrazione della domanda originariamente prospettata. (V 2201/89, mass n 462647; (V 1220/89, mass n 462102; (V 1189/89, mass n 462072; (V 5846/88, mass n 460354; (V 7828/87, mass n 455643).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)