Sez. 3, Sentenza n. 18533 del 03/09/2007 (Rv. 598813 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestazione da parte del debitore di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo da parte del creditore - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Possibilità per il debitore di chiedere la riduzione del pignoramento se eccessivo - Sussistenza - Responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità - Presupposti - Condotta dolosa o gravemente colposa del creditore - Condanna per tale responsabilità con la stessa ordinanza autorizzativa della riduzione del pignoramento - Ammissibilità - Rimedio proponibile a tutela degli interessi del creditore - Opposizione agli atti esecutivi.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In materia esecutiva, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 cod. proc. civ., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. Conseguentemente, non essendosi in presenza di un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non è configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.. Tuttavia, in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostivi in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)