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Sez. 2, Sentenza n. 4905 del 16/07/1983 (Rv. 429792 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO EMESSO DOPO LA FASE SOMMARIA O A CONCLUSIONE ANCHE DELLA FASE DI MERITO - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429792-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO EMESSO DOPO LA FASE SOMMARIA O A CONCLUSIONE ANCHE DELLA FASE DI MERITO - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento sulla richiesta di provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. non è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.: né in ipotesi di pronuncia (positiva o negativa) soltanto in ordine al provvedimento richiesto, la quale - ancorché emessa in Forma di sentenza ed all'esito di un esame non sommario, ma previa un'accurata indagine ed un'approfondita motivazione - manca di contenuto decisorio, essendo invocata al solo fine strumentale e cautelare di assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito, con conseguente inidoneità ad incidere sui diritti sostanziali dei soggetti interessati; né in ipotesi di pronuncia che, unificando fase cautelare e fase di merito, statuisca in via definitiva nel merito, in quanto trattasi di provvedimento suscettibile d'appello, e non ricorribile per Cassazione. (V 754/83, mass n 425497; (V 5237/82, mass n 423056; (V 2552/81, mass n 413323; (V 1500/81, mass n 412162).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)