Sez. L, Sentenza n. 11051 del 24/10/1995 (Rv. 494353 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Parità di retribuzione o di inquadramento tra lavoratori addetti a identiche mansioni - Insussistenza - Principi ex artt. 36 e 41 Cost. e di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. - Influenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
Nel vigente ordinamento non opera un principio di comparazione soggettiva tra i lavoratori, in base al quale ai dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento; una simile regola non è desumibile dai principi fissati dagli artt. 36 e 41 Cost., né dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., i quali non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, ma rilevano solo sul piano dell'adempimento di specifici obblighi negoziali, come fonti di integrazione del regolamento contrattuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)