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Sez. U, Sentenza n. 6031 del 29/05/1993 (Rv. 482575 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - In genere | Principio di comparazione soggettiva tra lavoratori con identiche mansioni ma con diversa retribuzione e con diverso inquadramento - Insussistenza - Fondamento di esso negli artt. 36 e 41 Cost. - Esclusione - Principi di correttezza e di buona fede - Influenza - Limiti - Conseguenze - Accoglimento da parte del datore di lavoro della domanda di pensionamento con trattamento preferenziale per alcuni soltanto dei dipendenti, qualificato come liberalità - Liceità - Carattere discriminatorio - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482575-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - In genere

Nè l'art. 36 della Costituzione - che si limita a porre il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta -, né il successivo art. 41 - che garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana - possono individuarsi, pur dopo la pronunzia della sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento; mentre i principi di correttezza e di buona fede - di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano o come modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti ed obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione, laddove il datore di lavoro, nell'esplicazione del suo potere di autonomia contrattuale, agisce in piena libertà, senza alcun vincolo, neppure generico, nei confronti della generalità dei dipendenti. Ne consegue che non può ritenersi illecito o nullo, per contrasto con norme imperative o con un principio di ordine pubblico, il comportamento del datore di lavoro che, in sede di accoglimento della domanda di pensionamento, accordi soltanto ad alcuni dei lavoratori un particolare trattamento preferenziale qualificandolo come liberalità, non potendo affermarsi l'esistenza di un trattamento discriminatorio soltanto sul presupposto dell'esistenza di trattamenti "potiore", in assenza di allegazione e prova di uno dei motivi di discriminazione positivamente previsti dal legislatore stesso (sesso, età, sindacale, politica, ecc.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)