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Sez. L, Sentenza n. 9141 del 13/05/2004 (Rv. 572854 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Principio di comparazione soggettiva tra lavoratori con identiche mansioni ma con diversa retribuzione e con diverso inquadramento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento di esso negli artt. 36 e 41 Cost. - Esclusione - Principi di correttezza e di buona fede - Influenza - Limiti - Conseguenze in tema di inquadramento professionale.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572854-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

Nè l'art. 36 della Costituzione - che si limita a porre il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta, - né il successivo art. 41 - che garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana - possono individuarsi, pur dopo la pronunzia della sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento; mentre i principi di correttezza e di buona fede - di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano o come modalità' di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti ed obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione, laddove il datore di lavoro, nell'esplicazione del suo potere di autonomia contrattuale, agisce in piena libertà', senza alcun vincolo, neppure generico, nei confronti della generalità dei dipendenti. Ne consegue che non può ritenersi illecito o nullo, per contrasto con norme imperative o con un principio di ordine pubblico, un inquadramento professionale effettuato sulla base delle mansioni in concreto svolte e secondo le specifiche declaratorie contrattuali, ancorché di regola determinati compiti vengano espletati da lavoratori inquadrati in un livello superiore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)