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Sez. L, Sentenza n. 6396 del 07/06/1995 (Rv. 492714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Rapporti di lavoro con stabilità reale - Recesso con effetto differito al compimento dell'età pensionabile - Obbligo di corrispondere l'indennità di preavviso - Sussistenza - Clausola contrattuale escludente tale obbligo - Nullità - Controversia sull'obbligo del datore di lavoro di risolvere con preavviso il rapporto coi dipendenti in età pensionabile - Decisione in mancanza di una disciplina pattizia in materia - Ammissibilità - Fattispecie in tema di imputazione ad indennità sostitutiva del preavviso della quattro mensilità aggiuntive versate dall'E.N.E.L..
Stato
decisa il 1995-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO

Poiché nei rapporti di lavoro dotati di stabilità il recesso da parte del datore di lavoro con effetto differito al compimento dell'età pensionabile del dipendente non fa venir meno l'obbligo di corrispondere l'indennità di preavviso, essendo nulla per contrasto con le norme sui contratti a tempo indeterminato e per violazione di norme inderogabili, quale quella che vieta la preventiva rinunzia al preavviso, la clausola che in tale ipotesi escluda il suddetto obbligo, la controversia circa la sussistenza o meno dell'obbligo del datore di lavoro di risolvere con preavviso il rapporto di lavoro coi dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile può essere decisa prescindendo dalla esistenza in materia di una disciplina pattizia, che, ove difforme, sarebbe comunque illegittima. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva imputato ad indennità sostitutiva del preavviso le quattro mensilità aggiuntive versate dall'E.N.E.L. ex art. 43 del contratto collettivo per i propri dipendenti, escludendo invece che esse avessero natura integrativa dell'indennità di fine rapporto maturata sino al 31 maggio 1982, sul rilievo che trattavasi di un'integrazione prevista fra l'altro per i casi di cessazione del rapporto determinati dal raggiungimento del limite di età e che le parti collettive, avendo previsto l'automatica risoluzione del rapporto al compimento dell'età pensionabile, non avevano certamente inteso negare un'indennità dovuta per legge, quale quella sostitutiva del preavviso, traendone l'ulteriore conseguenza che di tali mensilità aggiuntive non si dovesse tener conto per stabilire se il trattamento di fine rapporto, corrisposto sulla base della disciplina convenzionale, fosse complessivamente più favorevole di quello risultante dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)