Sez. L, Sentenza n. 14433 del 06/11/2000 (Rv. 541382 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2 agosto 1993 - Contratti stipulati con le università - Durata indeterminata.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee in data 2 agosto 1993, non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 28, comma terzo, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 312, nella parte in cui non consente, in via generale, il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti stipulati dalle università con i lettori di lingua straniera; tali contratti devono essere quindi considerati a tutti gli effetti contratti a tempo indeterminato, salvo che non risulti, nei casi singoli, l'esistenza di esigenze specifiche dell'insegnamento. Nè tali rapporti possono considerarsi risolti per effetto del D.L. n. 120 del 1995 (conv. nella legge n. 236 del 1995), che, al fine di provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, ha previsto la possibilità di stipulare contratti di lavoro con collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua già in servizio nell'anno accademico 1993 - 1994, atteso che, fino a quando le università degli studi non si determinano a stipulare tali nuovi contratti, rimangono in corso quelli precedenti.
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 312 art. 28, Legge 21/04/1995 num. 120 art. 1, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)