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Sez. L, Sentenza n. 4051 del 19/03/2003 (Rv. 561257 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Sentenze della Corte di Giustizia - Entrata in vigore della legge - n. 236 del 1995 - Conseguenze - Trasformazione del rapporto in lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con decorrenza fin dalla stipula del primo contratto - Conseguenze - Godimento dei benefici economici e dell'anzianità di servizio a far data dal primo rapporto di lettorato.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561257-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

In riferimento alla condizione dei lettori di lingua straniera presso le Università, a seguito delle sentenze n.33\88 del 30 maggio 1989 e n.259\91 del 2 agosto 1993 della Corte di Giustizia, nonché della legge 21 giugno 1995, n. 236 (che riqualifica tali lettori " collaboratori ed esperti linguistici" e fa salvi i loro diritti quesiti, una volta che siano stati assunti dalle Università) e a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212\99 del 26 giugno 2001, sono stati rimossi tutti gli elementi di discriminazione in danno dei suddetti lavoratori derivanti dalla disciplina previgente; ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati con le università dai lettori di lingua straniera devono essere considerati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza sin dall'inizio del primo contratto da ciascuno di essi stipulato con l'università, di talché essi possano godere per il futuro dei riflessi, sia economici che in termini di carriera, connessi con l'anzianità di servizio già maturata fin dal primo contratto di lettorato.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)