Sez. L, Sentenza n. 2536 del 09/04/1983 (Rv. 427395 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO VIGENTE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO VIGENTE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nel testo vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, il dipendente che non abbia reagito al mutamento delle mansioni unilateralmente disposto dal datore di lavoro ed abbia continuato a prestare la sua opera per un apprezzabile lasso di tempo non può successivamente insorgere contro le nuove condizioni di lavoro alle quali ha, in tal modo, fatto acquiescenza. (Conf 1645/77, mass n 385353; (Conf 856/75, mass n 374236; (Conf 1358/73, mass n 363997).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)