Sez. L, Sentenza n. 856 del 08/03/1975 (Rv. 374236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - UNILATERALE MODIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - UNILATERALE MODIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il dipendente che non abbia reagito all'unilaterale mutamento delle sue mansioni disposto dall'imprenditore, mediante l'immediato recesso dal contratto, ed abbia pacificamente continuato a prestare la sua opera alle nuove condizioni per un lasso di tempo giuridicamente rilevante, non puo successivamente impugnare il nuovo rapporto, neppure allorquando abbia manifestato inizialmente il suo dissenso alla nuova prestazione: cio in quanto la successiva acquiescenza, alle nuove condizioni, se protratta nel tempo, e da considerare un'adesione al mutamento del contratto. (V 1358/73, mass n 363997; 263/71, mass n 349719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)