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Sez. 2, Sentenza n. 28141 del 06/05/2004 Ud. (dep. 23/06/2004) Rv. 229718 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - del difensore | Comunicazione dell'impedimento - Forme particolari - Necessità - Esclusione - Comunicazione via fax - Ricevibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229718-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - del difensore

La disposizione dell'art. 486 cod. proc. pen., che impone al giudice di sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedimento del difensore, richiede che al giudice "risulti" che l'assenza del difensore è dovuta ad impedimento e che questo sia prontamente comunicato. Ne consegue che l'impedimento improvviso e comunicato in luogo diverso da quello del dibattimento non richiede forme particolari, avendo solo il compito di provocare il rinvio del giudizio, con la conseguenza che non può essere ritenuta irricevibile una comunicazione effettuata via fax. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di rinvio del difensore dell'imputato in considerazione dell'adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali, istanza recapitata all'ufficio giudiziario tramite il difensore della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)