Sez. U, Sentenza n. 40187 del 27/03/2014 Ud. (dep. 29/09/2014) Rv. 259928 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze proclamata dalla categoria - Esercizio del diritto - Dichiarazione di adesione all'astensione - Trasmissione a mezzo telefax alla cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero - Ammissibilità.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)