Sez. 5, Sentenza n. 46954 del 14/10/2009 Ud. (dep. 09/12/2009) Rv. 245397 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Istanza di rinvio, proposta dal difensore, per concomitante impegno professionale a mezzo fax - Rigetto - Legittimità - Sussistenza.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
È legittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, proposta dal difensore, a mezzo fax, in quanto l'art. 121 cod. proc. pen. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza, né obbliga il giudice a prendere in esame l'istanza; d'altro canto, l'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari di notificazione, quali appunto, il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)