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Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 06/11/1996 Ud. (dep. 30/12/1996) Rv. 207030 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Comunicazione dell'impedimento - Forme particolari - Necessità - Esclusione - Comunicazione via fax - Ricevibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207030-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

La disposizione dell'art. 486 cod. proc. pen., che impone al giudice di sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedimento del difensore, richiede che al giudice "risulti" che l'assenza del difensore è dovuta ad impedimento e che questo sia prontamente comunicato: nella disposizione un ruolo centrale svolge il fatto del "risultare" al giudice, inteso non come mera derivazione della comunicazione fatta, ma come giudizio conclusivo anche a seguito di attività svolte, pure a conferma della provenienza, sull'impedimento comunicato. Ne consegue che la comunicazione dell'impedimento, spesso improvviso e in luogo diverso da quello del dibattimento, non richiede forme particolari, avendo solo il compito di provocare il giudizio, con la conseguenza che non può essere ritenuta irricevibile una comunicazione effettuata via fax. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il Pretore aveva ritenuto irricevibile tale comunicazione per il mezzo usato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)