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Sez. 1, Sentenza n. 19544 del 19/12/2003 (Rv. 569094 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Sottrazione internazionale - Procedimento ex legge n. 64 del 1994 - Audizione del minore - Obbligo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569094-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Nel procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980) in tema di sottrazione internazionale di minori, non sussiste l'obbligo del giudice di procedere all'audizione del minore, in quanto l'art. 7, comma 3, di detta legge prevede che il Tribunale per i minorenni può disporla, qualora la ritenga opportuna, tenuto conto dell'età del minore, - dell'esigenza di evitargli ulteriori traumi psichici e della celerità del procedimento, mentre l'art. 13, comma 2, della citata Convenzione, concernente il caso di opposizione del minore all'ordine di rimpatrio, subordina la rilevanza da attribuire al rifiuto del minore al raggiungimento da parte di questi di una certa età, al di sotto della quale, secondo nozioni di comune esperienza, riservate all'apprezzamento del giudice del merito, è sconsigliabile dare peso alla sua opinione, se contrastante con la presunzione del prevalente interesse del minore a ritornare presso l'affidatario al quale è stato sottratto.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)