Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 11/08/2011 (Rv. 619345 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Procedimento "ex lege" n. 64 del 1994 - Audizione del minore - Adempimento necessario - Ai sensi dell'art. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e dell'art. 13 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Nel procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980) in tema di sottrazione internazionale di minori, non sussiste l'obbligo del giudice di procedere all'audizione del minore, in quanto l'art. 7, comma 3, di detta legge prevede che il Tribunale per i minorenni può disporla, qualora la ritenga opportuna, tenuto conto dell'età del minore, dell'esigenza di evitargli ulteriori traumi psichici e della celerità del procedimento; tuttavia, detta audizione, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure che li riguardino, ai sensi degli art. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, salvo pericolo di danno per l'interessato, con la conseguenza che tale adempimento è necessario anche nel procedimento per la sottrazione internazionale di minori, per poter valutare in esso, ex art. 13, comma 2, della cit. convenzione, anche l'eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo ragioni di inopportunità o danno, e non può essere escluso con mero riferimento al dato anagrafico del minore (nella specie nato nel 2000).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/11/1980, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Legge 27/05/1996 num. 176 CORTE COST., Legge 20/03/2003 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)