Sez. 2, Sentenza n. 710 del 11/03/1972 (Rv. 356824 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, si da renderla improponibile come domanda nuova, nel giudizio di appello. Tale effetto si determina solo quando la diversa causa petendi dedotta in appello, per essere fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, o introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, si da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (Conf 1394'70, mass n 347169; V 3507'68, mass n 336662; 2309'68 mass n 334617).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)