Sez. L, Sentenza n. 7649 del 19/08/1996 (Rv. 499257 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Mancato pagamento da parte del datore di lavoro nonostante la percezione della relativa somma dall'I.N.P.S. mediante conguaglio - Obbligo di pagamento alla lavoratrice da parte dell'I.N.P.S. - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
L'I.N.P.S. - a cui carico, in sede di istituzione del servizio sanitario nazionale, è stata posta la corresponsione delle prestazioni economiche di malattia e maternità - resta obbligato nei confronti della lavoratrice al pagamento dell'indennità di maternità nel caso di mancata corresponsione alla medesima del relativo importo da parte del datore di lavoro a cui esso sia stato versato dall'I.N.P.S. mediante il sistema del conguaglio di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33, in quanto le disposizioni volte a semplificare ed accelerare l'erogazione delle indennità di malattia e maternità non hanno alterato la titolarità delle obbligazioni attive e passive costituite dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e, d'altra parte, in caso d'inadempimento del delegato al pagamento, il combinato disposto degli artt. 1269 e 1274 cod. civ. impone al debitore principale di adempiere comunque.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1274, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)