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Sez. L, Sentenza n. 8819 del 28/06/2001 (Rv. 547800 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Fondamento e condizioni - Rapporto di pregiudizialità tra due giudizi - Nozione - Equipollenza, a tali effetti, tra il concetto di dipendenza e quello di alternatività - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547800-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria, l'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione del processo quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, fa riferimento ad un rapporto di effettiva consequenzialità tra due emanande statuizioni e, quindi, non ad mero collegamento fra esse, bensì ad una situazione in cui uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente e ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dovendosi ritenere che, sotto questo profilo, la nozione di dipendenza equivalga a quella di alternatività, ravvisabile ove il possibile esito di uno dei due giudizi sia intrinsecamente incompatibile con l'accertamento richiesto nell'altro.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo, alla stregua del principio di cui in massima, il provvedimento di sospensione del giudizio in corso innanzi al giudice del lavoro, diretto ad accertare la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dell'attrice nei confronti del fratello - giudizio nel corso del quale il convenuto, in via riconvenzionale, aveva chiesto il riconoscimento della esistenza di una impresa familiare, assumendo che l'attività prestata dall'attrice fosse configurabile come collaborazione a tale impresa - in attesa della definizione di altro giudizio, successivamente proposto dalla stessa attrice dinanzi ad altro giudice, inteso ad accertare l'esistenza di una società in nome collettivo tra lei ed il fratello.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)