Sez. 3, Ordinanza n. 3105 del 04/03/2002 (Rv. 552776 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Cause pendenti tra soggetti diversi - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in caso di cumulo di cause.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In ragione dell'esigenza di osservare il principio della ragionevole durata del processo, qualora vi sia solo parziale corrispondenza soggettiva tra il procedimento e quello pregiudicato, tale pregiudizialità nei rapporti relativi ad una sola delle parti non deve comportare la sospensione dell'intero procedimento, ove sia possibile scindere le posizioni soggettive separando quello pregiudicato (nella fattispecie, l'attrice aveva agito cumulativamente avverso una banca ed il suo dipendente, per il risarcimento dei danni conseguiti alla falsificazione, da parte di quest'ultimo, di un atto di fidejussione, dando luogo a litispendenza, per questa domanda, solo nei confronti della banca, già convenuta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)