Sez. L, Sentenza n. 24436 del 23/11/2007 (Rv. 600367 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Giudizio sulla debenza o meno di maggiori importi contributivi e causa relativa alla corresponsione delle somme aggiuntive - Rapporto di pregiudizialità - Denegata sospensione necessaria - Rimedi esperibili.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La decisione sulla debenza o meno di maggiori importi contributivi pregiudica totalmente l'esito della diversa causa relativa alla corresponsione delle accessorie somme aggiuntive, nel senso che l'eventuale annullamento dell'ordinanza ingiuntiva "in parte qua" determina necessariamente il venir meno del credito per somme aggiuntive. Ove tuttavia, nonostante tale rapporto di pregiudizialità tra le cause il giudice della causa di opposizione relative alle somme aggiuntive non sospenda il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento non è impugnabile con lo strumento del regolamento necessario di competenza o del ricorso straordinario, ma solo con il ricorso ordinario per cassazione avverso la decisione di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)