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Sez. 1, Sentenza n. 4174 del 18/09/1978 (Rv. 393795 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - RILEVANZA NELL'IPOTESI DI DIVORZIO PER PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393795-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - RILEVANZA NELL'IPOTESI DI DIVORZIO PER PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*

Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, il criterio delle ragioni della decisione, previsto dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, e rilevante, per il caso di scioglimento del matrimonio in base a pregressa separazione, solo per i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione medesima, atteso che quelli antecedenti restano superati od assorbiti dalla valutazione fattane dal giudice della separazione, o dalle stesse parti in Sede di separazione consensuale. (V 1665/77, mass n 385378; (V 4576/76, mass n 383309; (V 4419/76, mass n 383135).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)