Sez. 1, Sentenza n. 4174 del 18/09/1978 (Rv. 393795 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - RILEVANZA NELL'IPOTESI DI DIVORZIO PER PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - RILEVANZA NELL'IPOTESI DI DIVORZIO PER PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*
Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, il criterio delle ragioni della decisione, previsto dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, e rilevante, per il caso di scioglimento del matrimonio in base a pregressa separazione, solo per i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione medesima, atteso che quelli antecedenti restano superati od assorbiti dalla valutazione fattane dal giudice della separazione, o dalle stesse parti in Sede di separazione consensuale. (V 1665/77, mass n 385378; (V 4576/76, mass n 383309; (V 4419/76, mass n 383135).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)