Sez. 1, Sentenza n. 16136 del 29/03/2012 Cc. (dep. 02/05/2012) Rv. 252576 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni - Regolarità della condotta - Riferimento a quelle tenute in ambito inframurario ed esterno - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione, non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno durante la fruizione della sospensione condizionale della pena. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il termine ultimo per richiedere il beneficio é quello della conclusione della procedura per il recupero delle spese).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)