Sez. 1, Sentenza n. 30114 del 26/06/2009 Cc. (dep. 20/07/2009) Rv. 244846 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni - Regolarità della condotta - Riferimento a quelle tenute in ambito inframurario ed esterno - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito, per "condotta costantemente regolare" che ne costituisce condizione per la concessione non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)