Sez. U, Sentenza n. 6959 del 26/07/1994 (Rv. 487529 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - CONSEGNA E RILASCIO | Opposizione al precetto per rilascio - Competenza per materia del pretore - Esclusione - Giudizio di cognizione davanti al giudice competente per materia o per valore - Configurabilità - Conseguenze - Opposizioni al precetto per l'Istituto autonomo case popolari diretto al rilascio di un immobile occupato "sine titulo" ed al risarcimento del danno in misura indeterminata - Competenza del Tribunale - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - CONSEGNA E RILASCIO
Le cause di opposizione al precetto per rilascio non rientrano tra quelle di competenza per materia del Pretore, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. civ., le quali presuppongono una procedura esecutiva già iniziata, ma costituiscono dei normali giudizi di cognizione da proporsi davanti al giudice competente per materia o per valore, della competenza del giudice adito, con conseguente superamento del limite secondo le norme ordinarie. Pertanto, appartiene alla competenza del tribunale l'opposizione al precetto con il quale un Istituto autonomo case popolari abbia chiesto congiuntamente il rilascio di un immobile occupato "sine titulo" ed il risarcimento del danno, in misura non determinata, per l'indebita occupazione, dovendosi aggiungere alla domanda di rilascio, di natura personale (non avendo l'opponente contestato il diritto di proprietà dell'istituto), il cui valore va determinato in forza dell'applicazione analogica dell'art. 12, secondo comma, cod. proc. civ., quella risarcitoria d'importo non precisato e, pertanto, da ritenersi già da sola equivalente al limite massimo stesso qualora l'opposizione all'indicato precetto sia stata proposta davanti al Pretore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)