Sez. 2, Sentenza n. 3092 del 28/05/1979 (Rv. 399455 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - ESISTENZA DI UN CORTILE COMUNE TRA GLI EDIFICI VICINI - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - PERSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - ESISTENZA DI UN CORTILE COMUNE TRA GLI EDIFICI VICINI - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - PERSISTENZA.*
L'Obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art 905 cod civ per l'apertura delle vedute dirette, sussiste anche nel caso in cui lo spazio tra gli edifici vicini sia costituito da un cortile comune, la cui presenza addirittura impone a carico dei proprietari dei fabbricati frontistanti dei limiti ancora piu severi di quelli fissati dalle norme sulle distanze, in quanto l'esecuzione di nuove costruzioni (nella specie: balconi) non puo alterare la destinazione del cortile, consistente nel dare luce e aria agli edifici su di esso prospettanti. (Conf 5401/77, mass n 389064; (Conf 579/76, mass n 379227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)