Sez. 3, Sentenza n. 5401 del 12/12/1977 (Rv. 389064 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CORTILE - INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - INTERCAPEDINE VIETATA - CONFIGURABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CORTILE - INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - INTERCAPEDINE VIETATA - CONFIGURABILITA.*
Ai fini dell'Obbligo delle distanze legali, non rileva la funzione riservata dai proprietari agli spazi esistenti tra edifici vicini, ma rileva solo la loro oggettiva idoneita a costituire intercapedini vietate dalla legge. Pertanto la distanza tra costruzioni imposta dalla legge dev'essere osservata anche nell'ipotesi in cui lo spazio tra edifici vicini abbia funzione di cortile, costituendo questo, se largo meno della distanza minima prescritta, una intercapedine vietata. (nella specie, la Corte ha dichiarato irrilevante la distinzione tra cortile e intercapedine anzitutto perche si controverteva soltanto della necessita, o meno, di rispettare la distanza minima tra edifici prescritta dalla legge, senza farsi questione delle conseguenze della violazione della legge stessa, e poi perche si trattava di distanze in zona sismica, in cui la conseguenza delle violazioni in materia e sempre la condanna al ripristino). (Conf 1518/75, mass n 375116; (Conf 190/75, mass n 373373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)