Sez. 5, Sentenza n. 8933 del 04/06/2003 (Rv. 563905 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | "Ius superveniens" - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Applicabilità nei giudizi in corso - Rilevabilità anche d'ufficio - Limiti - Questioni sulla cui decisione dovrebbe incidere la normativa sopravvenuta - Giudicato interno - Formazione - Conseguente inesistenza di controversia in atto sul punto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
I principi della rilevabilità, anche d'ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano l'onere dell'impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazioni alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti (nella specie, l'amministrazione finanziaria, ricorrente in cassazione in un giudizio avente ad oggetto il rimborso di tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, lamentava che il giudice d'appello non avesse applicato una disposizione sopravvenuta, l'art. 11, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, regolante la determinazione del saggio degli interessi da liquidare al contribuente, pur non avendo essa ricorrente formulato in appello alcuna doglianza in ordine alla misura degli interessi, avendo invece lamentato unicamente l'incompetenza del giudice e la mancata applicazione della decadenza in ordine ad alcuni periodi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)