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Sez. L, Sentenza n. 4029 del 03/04/1993 (Rv. 481681 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Rinvio - Riassunzione - Tempestività - Accertamento - Criteri - Nullità della notificazione del ricorso per inosservanza del termine minimo a comparire - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481681-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere

Nel rito del lavoro, deve considerarsi processualmente tempestiva la riassunzione del giudizio in sede di rinvio effettuata con ricorso depositato entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, non rilevando ai fini della validità dell'atto riassuntivo l'eventuale nullità della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, compiuta senza l'osservanza del termine minimo a comparire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)