Sez. L, Sentenza n. 5480 del 18/05/1995 (Rv. 492332 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Riassunzione - Termine ex art. 392 cod. civ. - Osservanza - Deposito del ricorso - Sufficienza - Notificazione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, il termine annuale di cui all'art. 392 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa in sede di rinvio risulta rispettato col mero deposito del ricorso nella cancelleria del giudice designato, non essendo necessario che nello stesso termine siano notificati il ricorso stesso ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)