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Sez. L, Sentenza n. 2556 del 17/03/1994 (Rv. 485767 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Giudizio di rinvio - Riassunzione - Deposito entro il termine annuale - Obbligatorietà - Notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il medesimo termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485767-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere

Nel rito del lavoro, la riassunzione della causa in sede di rinvio deve essere compiuta con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice designato entro il termine annuale di cui all'art. 392 cod. proc. civ., non richiedendosi entro tale termine, in relazione al disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., anche la successiva notificazione del ricorso stesso, (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)