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Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 14/02/1991 (Rv. 470924 - 01)

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie | In genere - Pagamento del resto delle pene pecuniarie irrogabili - Rapporti con l'oblazione o il pagamento in via breve di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.
Stato
decisa il 1991-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470924-01

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie

In tema di violazioni di obblighi posti dalla normativa sull'IVA, il pagamento del sesto delle pene pecuniarie irrogabili, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 è strutturalmente e funzionalmente diverso dall'oblazione o dal pagamento in via breve di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, e non comporta l'inammissibilità dell'impugnativa giurisdizionale del successivo verbale di accertamento, né integra una confessione od un elemento di prova concernendo soltanto la pena pecuniaria e non anche il tributo, la cui sorte resta impregiudicata.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 13, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 14 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)