Sez. 5, Sentenza n. 17529 del 12/10/2012 (Rv. 623914 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Definizione agevolata prevista dall'art. 16, comma terzo, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetti - Acquiescenza in ordine alla fondatezza della pretesa relativa al tributo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La scelta di addivenire alla definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie ai sensi dell'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)