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Sez. L, Sentenza n. 2023 del 22/02/1995 (Rv. 490644 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Tasso specifico aziendale - Calcolo - Criteri - Identità con quelli del tasso medio - Incidenza della cosiddetta riserva sinistra - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Ai sensi del D.M. 14 novembre 1978 - in tema di tariffa dei premi che i datori di lavoro devono corrispondere all'I.N.A.I.L. e relative modalità di applicazione - il tasso specifico aziendale (che si determina sulla base dell'andamento infortunistico dell'azienda) deve essere calcolato con criteri identici a quelli impiegati nel calcolo del tasso medio (determinato in relazione al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate); nella determinazione del primo si deve pertanto tener conto, nella stessa misura, dell'incidenza dell'onere finanziario previsto imputabile ai rischi delle singole lavorazioni, ed in particolare della incidenza della cosiddetta riserva sinistri (voce dell'onere finanziario relativa ai sinistri non ancora definiti al momento della determinazione dei tassi, il cui valore può essere pertanto solamente stimato).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)