Sez. L, Sentenza n. 96 del 08/01/2003 (Rv. 559492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Retribuzione relativa a prestazioni di lavoro non occasionale - Computabilità - Derogabilità della suddetta regola da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la formula contrattuale "retribuzione contrattuale di fatto" nel senso di ritenere l'incidenza dei compensi per straordinario nel TFR)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)