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Sez. 1, Sentenza n. 11151 del 28/09/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151337 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CARATTERE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151337-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CARATTERE - FATTISPECIE.*

Il potere di disporre un'indagine sullo stato di mente dell'imputato, a norma dell'art. 455 cod. proc. pen., è riservato al giudice di merito che lo esercita discrezionalmente ed in via eccezionale. (nella specie la Corte ha chiarito che non sussiste violazione di legge sul punto relativo alla richiesta di espletare una perizia psichiatrica, disattesa dai giudici di secondo grado, allorché questi fanno riferimento all'anamnesi familiare ed alla Mancanza di alcuna pregressa malattia mentale, anche se in presenza - come nel caso esaminato - del compimento da parte dell'imputato, accusato di omicidio volontario, di una Azione "a corto circuito"). (V mass n 147963; (V mass n 132679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)