diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 328 del 27/01/1975 (Rv. 373566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*

Il divieto di nuove conclusioni nel giudizio di rinvio (salvo che le necessita di nuove conclusioni sorga dalla sentenza di Cassazione)si riferisce anche alle conclusioni istruttorie. L'esigenza di una nuova attivita assertiva e probatoria sorge solo per quei vizi che potevano in precedenza averne impedito il normale svolgimento: tra questi non rientra il vizio di motivazione il quale concerne un'attivita del giudice posta in essere dopo che l'attivita difensiva delle parti ha avuto il suo regolare svolgimento. (Conf 2770/73, mass n 366309; V 656/74, mass n 368471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)