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Sez. 6, Sentenza n. 177 del 27/09/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167309 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - FUNZIONARIO DELL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE - PROSPETTAZIONE DI CONSEGUENZE ECONOMICHE E PENALI AL CONTRIBUENTE INFEDELE - RICHIESTA DI DANARO O ALTRA UTILITÀ - CONCUSSIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PRETESA CONFIGURABILITÀ DELLA SOLA CORRUZIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167309-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - FUNZIONARIO DELL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE - PROSPETTAZIONE DI CONSEGUENZE ECONOMICHE E PENALI AL CONTRIBUENTE INFEDELE - RICHIESTA DI DANARO O ALTRA UTILITÀ - CONCUSSIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PRETESA CONFIGURABILITÀ DELLA SOLA CORRUZIONE.*

Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale, funzionario dell'ufficio imposte dirette, il quale prospetti al contribuente infedele conseguenze gravi, sia economiche che penali, ove non acceda alla richiesta di danaro o di altra utilità. Infatti, la forza intimidatrice inerente alla condotta del pubblico ufficiale, che concreta il metus publicae potestatis, deriva proprio dalla esistenza del complesso di poteri discrezionali dell'organo impositore, che può essere usato sia in modo vessatorio, per punire il contribuente che resiste alla illecita pretesa, sia in modo favorevole per colui che promette o versa quanto richiestogli. Nè rileva, ai fini della configurabilità del reato in questione, che dall'accettazione delle pretese del pubblico ufficiale il contribuente abbia avuto - con accertamento a posteriori - un vantaggio economico, dato che l'intento del privato di conseguirlo non esclude la condotta concussoria e, ad ogni modo, la dazione del danaro o di altro segna solo il momento consumativo del reato, mentre il rifiuto del richiesto non esclude che il pubblico ufficiale risponda del reato tentato di concussione. (nella specie il ricorrente funzionario dell'ufficio imposte aveva sostenuto la sussistenza del reato di corruzione). (Conf mass n 157960; (Conf mass n 157961; (Conf mass n 159675; (Conf mass n 161155).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)