Sez. 2, Sentenza n. 3226 del 27/05/1982 (Rv. 421176 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA QUALIFICATASI COME ADDETTA ALLA AZIENDA DEL DESTINATARIO - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DI TALE DICHIARAZIONE - MERO DIFETTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA LA PERSONA ED IL DESTINATARIO DELL'ATTO - IRRILEVANZA - PRESUNZIONE DI VALIDA CONSEGNA ALL'ATTO A PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIO DEL DESTINATARIO - DICHIARAZIONE EXTRAPROCESSUALE DI UN PRIVATO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA QUALIFICATASI COME ADDETTA ALLA AZIENDA DEL DESTINATARIO - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DI TALE DICHIARAZIONE - MERO DIFETTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA LA PERSONA ED IL DESTINATARIO DELL'ATTO - IRRILEVANZA - PRESUNZIONE DI VALIDA CONSEGNA ALL'ATTO A PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIO DEL DESTINATARIO - DICHIARAZIONE EXTRAPROCESSUALE DI UN PRIVATO - IRRILEVANZA.*
In tema di notificazione con consegna dell'atto a mano di persona qualificatasi addetta all'azienda - ed a maggior ragione allo studio - del destinatario, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla medesima all'ufficiale notificatore e da quest'ultimo riportate nella relata, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni (e la conseguente validità della notificazione) non possono essere contestate sulla sola base del difetto di un rapporto di lavoro subordinato, o comunque di una dipendenza, tra i predetto soggetti, essendo sufficiente, ai fini della ricorrenza dell'indicata qualità di "addetto", che il primo abbia ricevuto dal secondo (titolare dello studio o dell'azienda) l'incarico di rappresentarlo o sostituirlo nella gestione, anche se in via provvisoria, occasionale o precaria, e cioè che esista un rapporto tra consegnatario e destinatario idoneo a far presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo lo atto ricevuto. Nè siffatta presunzione è superata dalla dichiarazione extraprocessuale di un privato che non presenti, neppure indirettamente, riferimenti obbiettivi di pari Rilevanza, neppure indirettamente, riferimenti obbiettivi di pari Rilevanza, come la dichiarazione rilasciata successivamente da un altro professionista, titolare di uno studio comune a quello del destinatario dell'atto, attestante che all'epoca della notificazione la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava alle sue esclusive dipendenze. (V 594/82, mass n 418340 sulla prima parte; (V 5159/81, mass n 415952 sulla prima parte; (V 1404/81, mass n 412042; (V 705/80, mass n 404140 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)