Sez. 3, Sentenza n. 594 del 30/01/1982 (Rv. 418340 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA A PERSONA ADDETTA ALLA CASA OD ALL'UFFICIO DEL DESTINATARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSEGNA DELLA COPIA A PERSONA QUALIFICATASI "COLLEGA DI STUDIO" DELL'AVVOCATO).*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA A PERSONA ADDETTA ALLA CASA OD ALL'UFFICIO DEL DESTINATARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSEGNA DELLA COPIA A PERSONA QUALIFICATASI "COLLEGA DI STUDIO" DELL'AVVOCATO).*
Ai fini della validità della notificazione eseguita, a norma del secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. mediante consegna di copia a persona addetta alla casa o all'ufficio del destinatario non è necessario che il consegnatario della copia stessa presti attività subordinata alle dipendenze di quest'ultimo, ma è sufficiente che fra l'uno e l'altro sussista una situazione di comunanza di rapporti tali da far presumere che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto. (nella specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che la copia dell'atto da notificare può essere validamente consegnata a colui che si qualifichi "collega di studio" dell'avvocato destinatario ed accetti, in quanto tale, di ritirarla). (Conf 5159/81, mass n 415952; (Conf 3134/80, mass n 406920; (contra 5620/79, mass n 402219; (contra 2181/76, mass n 380978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)