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Sez. 2, Sentenza n. 3501 del 09/04/1987 (Rv. 452496 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRARIETÀ DEL CONTRATTO DISSIMULATO ALLA LEGGE - PRESUNZIONE - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452496-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRARIETÀ DEL CONTRATTO DISSIMULATO ALLA LEGGE - PRESUNZIONE - EFFICACIA.*

L'accertamento della simulazione (relativa) costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito il quale deve stabilire, attraverso una corretta interpretazione del contratto condotta alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dal codice civile e con motivazione immune da vizi logici e giuridici, se, in contrasto con la volontà di costituire un determinato rapporto espressa nell'atto negoziale, esista una concorde volontà delle parti tendente a porre in essere un diverso negozio vero e reale destinato a rimanere occulto. Allorquando, poi, si adduce che il contratto dissimulato è contrario alla legge, la simulazione può essere provata con qualsiasi mezzo - ai sensi dell'art. 1417 cod. civ. - ed assume, allora, particolare rilievo la prova per presunzioni, data la normale assenza, in tal caso, di una controdichiarazione o di un qualsiasi principio di prova da cui possa dedursi il vero contenuto del negozio. (V 2048/81, mass n 412767; (V 5305/79, mass n 401901; (V 3793/77, mass n 387462).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)