diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 20/03/2014 (Rv. 630555 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI | Pagamento di assegno recante falsa firma di traenza - Responsabilità della banca - Condizioni - Diligenza nel rilevamento della falsificazione - Criterio dell'accorto banchiere ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630555-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI

Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)