Sez. 3, Sentenza n. 972 del 11/12/2013 Cc. (dep. 13/01/2014) Rv. 257919 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. - Presupposto - Istigazione alla violenza - Nozione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La condotta contemplata dall'art. 6 legge n. 401 del 1989 come presupposto per l'applicazione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, a seguito dell'introduzione della norma di cui all'art. 2-bis della legge n. 377 del 2001, deve consistere in una specifica istigazione alla violenza nelle forme dell'incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza e non invece in forme di induzione indiretta alla violenza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la rilevanza penale dell'esposizione di uno striscione che inneggiava a personaggi implicati e condannati per l'omicidio di un ispettore di polizia commesso in occasione di gravi disordini al termine di un incontro di calcio).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 2 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)