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Sez. 1, Sentenza n. 29581 del 01/07/2003 Cc. (dep. 15/07/2003) Rv. 225417 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. in concomitanza con il loro svolgimento - Istigazione alla violenza - Presupposto - Scritte offensive - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225417-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

La condotta contemplata dall'art. 6 legge n. 401 del 1990 come presupposto per l'applicazione dell'obbligo di di presentazione all'autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, a seguito dell'introduzione della norma di cui all'art. 2 bis comma 2 della L. 19/10/2001 n. 377, deve consistere in una specifica istigazione alla violenza nelle forme dell'incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza e non invece in forme di induzione indiretta alla violenza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la condotta specifica nell'esposizione di uno striscione contenente un'espressione offensiva rivolta alle forze dell'ordine).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 2 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)